Legge 11 febbraio 1994, n. 109,
(e successive modifiche ed integrazioni)
Il testo della legge 11 febbraio 1994, n.109, “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, è coordinato con le modifiche apportate dalle seguenti disposizioni normative :
· Decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 2 giugno 1995);
· Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995);
· Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 262 dell’8 novembre 1996);
· Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - Serie generale - S.O. n. 98/L);
·
· Legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998 - Serie generale - S.O. n. 110/L)
· Legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998 - Serie generale - S.O. n. 199/L)
· Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999 - Serie generale - S.O. n. 99/L)
Art. 1 (Principi generali)(a)
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (b) l'attività
amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la
qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo
procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto
del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli
operatori.
2. Per la disciplina delle opere e
dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da
queste finanziati, i princìpi desumibili dalle disposizioni della presente
legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e
principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni
a statuto speciale e dell'articolo
117 della Costituzione (c), anche per il rispetto degli
obblighi internazionali dello Stato(d)(e).
3. Il Governo, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle
regioni in conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge
non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione
espressa con specifico riferimento a singole
disposizioni.
(a) Per le modalità ed il termine di applicazione del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b) Si riporta il testo dell’articolo 97 della Costituzione:
“97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”
“117. La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative
a:
rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.”
Art. 2 (Ambito oggettivo e
soggettivo di applicazione della legge) (a)
1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di
cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche
di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi
quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora
i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest’ultima disposizione
non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto
all’oggetto principale dedotto in contratto
(b).
2. Le norme della presente legge e
del regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e
consorzi nonché; agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e
di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle
aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113,
113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale
pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti
non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis , 27 e 33 della
presente legge;
c) ai soggetti privati,
relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed
universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di
importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto,
da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi
il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si
applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente
legge.
3. Ai concessionari di lavori
pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di
pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto
previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o
controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si
applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai
concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di
concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale
minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare
nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei
lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la
realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data
del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale
minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente
legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. E'
fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad
estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi
previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data
comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente
legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto
legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei
lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano
comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158.
5. Le disposizioni della presente
legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a
scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o
conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli
interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia
comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto
delle procedure di gara previste dalla citata direttiva
93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente
legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di
sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili,
aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
7. Ai sensi della presente legge
si intendono:
a) per organismi di diritto
pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di
diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali
soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di
vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti
designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento
dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazioni
aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).
(a) Articolo modificato dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216; dalla L. 18 novembre 1998,
n. 415; dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001;
successivamente sostituito dall'art. 7, comma 2, lett. a), L. 1° agosto
2002, n. 166.
(b) Comma modificato dall’art. 24, comma 2, L. 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 3 (Delegificazione)
1. E' demandata alla potestà
regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le
norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla programmazione, alla
progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di
supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché
degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e
di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali
atti;
d) ai rapporti funzionali tra i
soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
competenze.
2. Nell'esercizio della potestà
regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995,
adotta apposito regolamento(a)(b),
di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme
di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme
regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa
comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà
di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge,
nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente
nella materia di cui al comma 1. Sullo schema di regolamento il Consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento è emanato. Il regolamento è adottato su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri
interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al
presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed
integrazioni del regolamento (c).
3. Il Governo, nell'ambito delle
materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non
richiedono la modifica di disposizioni della presente
legge.
4. Sono abrogati, con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati
che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della
legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le
modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo
regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre
disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici (d).
5. Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il nuovo capitolato generale d'appalto che trova applicazione ai lavori
affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della
presente legge, e, che entra in vigore contestualmente al regolamento(e).
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1° giugno 1939, n. 1089(f).
6. Il regolamento, con riferimento
alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di
volta in volta richiamato, definisce in particolare (g):
a) le modalità di esercizio
della vigilanza di cui all'articolo 4;
b) le sanzioni previste a
carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e
delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il
direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei
lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo
7;
d) i requisiti e le modalità
per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
cui all'articolo 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi
stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori
pubblici;
e) la disciplina delle
associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad
alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di
predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui
all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche
di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche
categorie di lavori (h);
h) gli ulteriori requisiti
delle società di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 7 (i);
i) (l);
l) specifiche modalità di
progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19,
20 e 23 della presente legge fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni
architettonici(m);
m) le modalità di espletamento
dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
n) (l);
o) le procedure di esame delle
proposte di variante di cui all'articolo 25;
p) l'ammontare delle penali di
cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le
determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure
accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto
appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai
quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di
qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le
norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il
termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli
ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di
rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di
appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;
t) le modalità di attuazione
degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e
particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di
costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le
modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di
cui all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i
lavori segreti di cui all'articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei
lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito
dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la
consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine
di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le
modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta
dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione
del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici
ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento
della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire
500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996,
con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito
regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la
disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi
alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti (n).
7-ter. Per assicurare la compatibilità
con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di
attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero
degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la
realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea (o).
(a) A norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
il regolamento di cui al presente comma doveva essere adottato entro il 30
settembre 1995 ed entrare in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito supplemento della gazzetta ufficiale. Successivamente, l'art. 9,
comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, ha disposto che tale regolamento viene
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L.
415/1998.
(b) Il regolamento di attuazione della presente legge è
stato emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(c) Comma modificato dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.
(d) Comma modificato dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e,
successivamente, dall'art. 9, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(e) Il regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici è stato adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145.
(f) Comma modificato dall'art. 9, comma 4, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(g) Alinea modificato dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.
(h) Lettera modificata dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.
(i) Lettera modificata dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e,
successivamente, dall'art. 9, comma 5, L. 11 novembre 1998, n. 415.
(l) Lettera abrogata dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.
(m) Lettera modificata dall'art. 7, comma 1, lett. b), L.
1° agosto 2002, n. 166.
(n) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e,
scessivamente, modificato dall'art. 9, comma 6, L. 18 novembre 1998, n.
415.
(o) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.
Art. 4 (Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici)(a)
1. Al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei
lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma,
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata
"Autorità".(b)
2. L'Autorità opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo
collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata
d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in
settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.
L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le
norme sul proprio funzionamento(b).
3. I membri dell'Autorità durano
in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire
cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire
1.250.000.000 annue(b):
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia
assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della
disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori
pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione
dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al
Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei
lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al
Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano
disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a
procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della
pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dei costi
standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a
sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo
adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli
appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del
contenzioso;
g) sovrintende all'attività
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri
sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di
qualificazione di cui all'articolo
8(b).
5. Per l'espletamento dei propri
compiti, l'Autorità di avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo
14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della
consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi
aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge
1° giugno 1939, n. 1089(c)(b).
6. Nell'ambito della propria
attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio
ispettivo di cui al comma 10, e della collaborazione di altri organi dello
Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino
alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono
vincolati dal segreto d'ufficio(d)(b)
.
7. Con provvedimento
dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui
al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se
forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle
sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le
informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il
termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al
giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro
trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La
riscossione della sanzione avviene mediante ruoli(e)(b)
(f).
8. Qualora i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle
pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste
dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato(b).
9. Qualora accerti l'esistenza di
irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi
di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi
giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla
realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario,
gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla
procura generale della Corte dei conti.(b)
10. Alle dipendenze dell'Autorità
sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori
pubblici(g).
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge
accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità:
informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali
responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici
dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per
l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione(h).
10-ter. Al Servizio ispettivo è
preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di
125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui
25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale(h).
10-quater. Sono fatte salve le competenze
del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di
cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430(h).
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il
trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato
tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri(h).
11. (i).
12. (i).
13. (i).
14. L'Osservatorio dei lavori
pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi
sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della
articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano(l).
15. L'Osservatorio dei lavori
pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite
convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della
Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia
(UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse
edili.
16. La sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed
alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto
il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e
gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza,
i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le
disfunzioni;
b) determina annualmente costi
standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i
programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati(m);
d) promuove la realizzazione di
un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di
acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantire l'accesso
generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative
elaborazioni;
f) adempie agli oneri di
pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di
archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione
di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni
interessate.
16-bis. In relazione alle attività,
agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della legge
1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del
comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il
tramite della sezione regionale dell'Osservatorio(n).
17. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale
di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la
denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati
di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000
euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di
avanzamento. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i
dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione
è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri(o).(p)
18. I dati di cui al comma 17,
relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che
li trasmettono alla sezione centrale.(p)
(a) Le Comunicazioni della costituzione dell'Osservatorio
dei lavori pubblici e dei criteri di trasmissione dei dati informativi sono
state pubblicate nella G.U. 15 dicembre 1999, n. 293, Suppl. Ord. Per i
chiarimenti sulla compilazione e trasmissione dei dati informativi relativi
agli appalti di lavori pubblici, vedi la comunicazione
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, pubblicata nella
G.U. 22 febbraio 2000, n. 43, Suppl. Ord.
(b) Per le modalità e il termine di applicazione del
presente comma , vedi l'art. 1,
comma 4, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(c) Comma modificato dall'art. 9,
comma 7, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(d) Comma modificato dall'art. 3-bis,
comma 1, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla
L. 2 giugno 1995, n. 216 e, successivamente, dall'art. 9,
comma 8, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(e) Comma modificato dall'art. 9,
comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(f) Per la giurisdizione esclusiva in materia di pubblici
appalti, vedi l'art. 6, L.
21 luglio 2000, n. 205.
(g) Comma modificato dall'art. 3-bis,
comma 1, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla
L. 2 giugno 1995, n. 216 e, successivamente, sostituito dall'art. 9,
comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(h) Comma aggiunto dall'art. 9,
comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(i) Comma abrogato dall'art. 3-bis,
comma 1, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla
L. 2 giugno 1995, n. 216.
(l) Comma sostituito dall'art. 9,
comma 11, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(m) Lettera modificata dall'art. 9,
comma 12, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(n) Comma inserito dall'art. 9,
comma 13, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(o) Comma modificato dall'art. 9,
comma 14, L. 18 novembre 1998, n. 415,dall'art. 1,
comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e, successivamente,
dall'art. 7,
comma 1, lett. b), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(p) Per l'obbligo relativo alle comunicazioni di cui al
presente comma, vedi l'art. 1,
comma 10, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
Art. 5 (Disposizioni in materia
di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie)(a)
1. Al personale dell'Autorità si
applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi
comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente
generale di livello C.
3. (b).
4. L'Osservatorio dei lavori
pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale è preposto un
dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4
unità di livello dirigenziale.
5. Al personale dell'Autorità è
fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare
attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla
stipula dei contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al
personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed
economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.(c)
5-bis. In sede di prima applicazione
della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del
Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in
esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto
nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante
personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di
mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di
concorso di cui al medesimo decreto(d).
6. L'Autorità provvede alla
gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico
capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina
con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di
rendicontazione. (e)
7. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per
l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni
a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ().
7-bis. L'Autorità provvede alla
definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali
dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio(g).
(a) Rubrica sostituita dall'art. 3-bis, comma 2, D.L. 3
aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995,
n. 216 e, successivamente, dall'art. 9, comma 15, L. 18 novembre 1998, n.
415.
(b) Comma sostituito dall'art. 3-bis, comma 2, D.L. 3
aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995,
n. 216 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 16, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(c) Comma modificato dall'art. 3-bis, comma 2, D.L. 3
aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995,
n. 216.
(d) Comma inserito dall'art. 3-bis, comma 2, D.L. 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216
e, successivamente, sostituito dall'art. 9, comma 17, L. 18 novembre 1998, n.
415.
(e) Per il regolamento relativo alla gestione delle spese
ed al rendiconto dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, vedi il
D.P.C.M. 9 aprile 2001, n. 266.
(f) Comma sostituito dall'art. 10, D.L. 3 aprile 1995, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.
(g) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 18, L. 18 novembre
1998, n. 415.
Art. 6 (Modifica della
organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori
pubblici)(a)
1. E' garantita la piena
autonomia
funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo
organo
tecnico consultivo dello Stato.
2. L'articolo 8
della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:
"Art.
8. 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è
nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
fra
personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori
pubblici,
interne o esterne alle pubbliche amministrazioni" (b).
3. Nell'esercizio del
potere di
organizzazione ai sensi dell'articolo 1,
terzo comma della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì
garantiti:
a) l'assolvimento
dell'attività
consultiva richiesta della Autorità;
b) l'assolvimento
dell'attività
di consulenza tecnica;
c) la possibilità di
far fronte
alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del
Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1°
gennaio
1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori
pubblici,
su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio
medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data
di
entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri
organi
istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la
rappresentanza
delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio
superiore
dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione
dei
comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del
Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali (b).
5. Il Consiglio superiore
dei
lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di
lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per
cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU(c),
nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni,
sempre
superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU(c),
le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati
tecnici
amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche,
la cui
composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al
comma 4.
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU(c),
presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il
provveditore
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere
del
Consiglio superiore (d).
5-bis. Le adunanze delle
sezioni e
dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sono
valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono
validi
quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei
presenti all'adunanza (e).
5-ter. Il Consiglio superiore
dei
lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue
prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente
l'atto amministrativo da emanare. (f)
(a)
Per le modalità ed il termine di applicazione del
presente articolo, vedi l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b)
Comma modificato dall'art. 4,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(c)
Importo da intendersi espresso in Euro, per
effetto dell'art.
1,
comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(d)
Comma sostituito dall'art. 4,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(e)
Comma aggiunto dall'art. 4,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(f)
Comma aggiunto dall'art. 11,
comma 2, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente,
modificato
dallo stesso come a sua volta modificato dall'art. 2,
comma 23, L. 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 7 (Misure per l'adeguamento
della funzionalità della pubblica amministrazione)(a)(b)(c)
1. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico
del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina
l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del
procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere
esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi
tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un
responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione.
3. Il responsabile del
procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di
realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento
delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi
nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree
e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo
attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di
controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le
ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i
compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei
coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e
durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.
Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento,
le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come
definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del
procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui
al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle
adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche
dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla
formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto
all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le
procedure e le modalità previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o
associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di
cui all'articolo
17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale.
6. Qualora si renda necessaria
l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali
o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile
unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
7. Per l'acquisizione di intese,
pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque
denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca
una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle
amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile
unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo
almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o
dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici di cui all'articolo
19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche
nell'interesse del concessionario. (d)
8. In sede di conferenza di
servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo,
successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in
ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa
vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più
breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali
cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i
termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione
è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di
servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare
quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme. (d)
9. Il regolamento e le leggi
regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di
servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da
ciascuna amministrazione interessata. (d)
10. In sede di conferenza dei
servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e
documentazione. (d)
11. Le amministrazioni interessate
si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme
ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da
soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente
competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione
rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento. (d)
12. Qualora alla conferenza di
servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato
assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della
totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. (d)
13. Il dissenso manifestato in sede
di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso. (d)
14. Le regioni a statuto ordinario
provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princìpi
di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e
locale. (d)
15. Il termine per il controllo di
legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è
fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte,
per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367.
(a) Articolo modificato dall'art. 4-bis,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216, dalla L. 28
dicembre 1995, n. 549 e, successivamente, sostituito dall'art. 5,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per le modalità ed il termine di applicazione del
presente articolo, vedi l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(c) Per problemi in materia di responsabile del
procedimento, vedi la determinazione
23 febbraio 2001, n. 10.
(d) Comma abrogato dall'art. 14,
comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 salvo quanto previsto dall'art. 14,
comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art.
9, comma 1, della medesima L.
340/2000.
Art. 8 (Qualificazione)(a)
1. Al fine di assicurare
il
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi
della
qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali
impiegati
dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della
normativa vigente(b).
2. Con apposito regolamento(c),
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1998, n.
400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari,
è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un
sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di
lavori
pubblici di cui all'articolo 2,
comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in
rapporto
alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi(d)(e).(f)
3. Il sistema di
qualificazione è
attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo
4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultiva
si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle
risorse
disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di
sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della
presenza
di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) i requisiti di
ordine
generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi
alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione(b).
4. Il regolamento(c)
di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le
modalità di
nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che
deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate
dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti
delle
regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e
degli
organismi di rappresentanza, dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i
criteri di
autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari
e
tecnici che i predetti organismi devono possedere;(g)
c) le modalità di
attestazione
dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del
sistema di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al
comma
3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei
predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di
ordine
generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
di cui
al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e
alla
tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione
dell'articolo
9,
commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli
relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i
versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il
successivo
obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non
superiore a
cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli
oggetti dei
contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema
di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di
qualità
non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ECU(f);
f) i criteri per la
determinazione delle tariffe applicabili all'attività di
qualificazione;
g) le modalità di
verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente
previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria
dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more di
efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è
di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonchè dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento
sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura
non superiore ai 3/5 della stessa.(h)
h) la formazione di
elenchi, su
base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di
cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che
ne
assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori
pubblici
di cui all'articolo
4(b).
5. (i).
6. Il regolamento(c)
di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte
dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già
attribuite
al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7. Fino al 31 dicembre
1999, il
Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la
sospensione
da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo
quanto
previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
primo
periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione
e
alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati
in
base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori
pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei
medesimi criteri (l)(m).
8. A decorrere dal 1°
gennaio
2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non
esclusi ai
sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di
entrata in
vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori
pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai
soggetti di
cui all'articolo
2 (n)
(o)
9. A decorrere dalla data
di
entrata in vigore del regolamento(c)
di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti
di
cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di
iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per
le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla
certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi,
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle
imprese
italiane alle gare (p).
10. A decorrere dal 1°
gennaio
2000, è abrogata la legge 10
febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (n).
11. A decorrere dalla data
di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo
9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
alla
presente
legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene
ai
sensi della legge
10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni,
e
della
legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di
iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo
9 (n).
11-bis. Le imprese dei Paesi
appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per
l'affidamento
di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta
secondo
le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i
requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare(q).
11-ter. Il regolamento di cui
all'articolo 3,
comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari
e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una
concessione di
lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto
regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle
amministrazioni aggiudicatrici(q).
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio
che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma
1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le
imprese certificate, del 50 per cento (t).
11-quinquies. Il regolamento(c)
di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale,
organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere
affidatarie
di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU(f)(q).
11-sexies. (r)
11-septies. Nel caso di forniture e
servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore
al 50
per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai
sensi del presente articolo.(s)
(a)
A norma dell'art. 1,
comma 5, L. 7 novembre 2000, n. 327, nell'ambito dei requisiti di qualificazione
di cui al presente articolo devono essere considerate anche le informazioni
fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento,
all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.
(b) Comma
sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(c)
Vedi D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34.
(d) A
norma dell'art. 2, comma 2, L. 18 novembre
1998, n. 415, il regolamento di cui al presente comma, è emanato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della stessa L.
415/1998.
(e)
Per la legislazione nazionale e normativa regionale in materia di qualificazione
delle imprese esecutrici di lavori pubblici, vedi l'Atto
di regolazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 9 giugno 2000,
n. 29.
(f)
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 18 novembre
1998, n. 415, modificato dall'art. 1, comma 4, D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e, successivamente, dall'art.
7, comma 1, lett. d), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(g) Lettera
sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. d),
numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(h) Lettera
modificata dall’art. 7, comma 1, lett. d), numero 3), L. 1° agosto 2002, n.
166 e, successivamente, dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30,
a decorrere dal giorno 8 febbraio 2004.
(i)
Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(l)
Comma sostituito dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.
(m) Per
le modalità ed il termine di applicazione del presente comma, vedi l'art. 1, commi 5 e 6, D.L. 3
aprile 1995, n. 101.
(n)
Comma modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.
(o)
A norma dell'art. 65,
comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001
il presente comma si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti
nel settore agricolo-forestale.
(p)
Comma modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216
e, successivamente, dall'art. 2, comma 4, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(q)
Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(r)
Comma aggiunto dall’art. 2, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415, modificato
dall'art. 7, comma 1, lett. d), numero 4), L. 1° agosto 2002, n. 166 e, successivamente,
abrogato dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, a decorrere dal
giorno 8 febbraio 2004.
(s)
Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. d),
numero 5), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(t)
Comma aggiunto dall’art. 2, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente, sostituito dall’art. 24, comma 1, L. 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 9 (Norme in materia di
partecipazione alle gare)(a)
1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui
alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e
integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo (b).
2. Le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55,
sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto
attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e
dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono
possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici(c).
3. Il Ministro dei lavori
pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per
l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in
opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai
criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in
ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e
specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della
idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e
della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma
3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico,
restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge
1° giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza
del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il
parere consultivo del comitato regionale (d).
(a) Per le modalità ed il termine di applicazione del
presente articolo, vedi l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b) Comma modificato dall'art. 5,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 2
giugno 1995, n. 216 e, successivamente, dall'art. 9,
comma 19, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Comma modificato dall'art. 9,
comma 20, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(d) Comma aggiunto dall'art. 5,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
Art. 10 (Soggetti ammessi alle
gare)
1. Sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali,
anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli articoli
8 e 9;
b) i consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli
8 e 9 della
presente legge;(a)
c) i consorzi stabili
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12
della presente legge;
d) le associazioni temporanee
di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13;
e) i consorzi di concorrenti di
cui all'articolo
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all'articolo 13
della presente legge(b);
e-bis) i soggetti che abbiano
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le
disposizioni di cui all'articolo
13 (c)
(d).
1-bis. Non possono partecipare alla
medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile(e)(f).
1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore,
di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto
per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte
in sede di offerta. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in caso di fallimento
del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal
caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal
secondo classificato (e)
(g).
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, prima di procedere all'apertura della buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per
cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella
lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i
soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara,
alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4,
comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui
all'articolo 8,
comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e
al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano
compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano
la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette
sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia
dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione(e).
(a) Per chiarimenti in merito alle presenti disposizioni,
vedi la deliberazione
11 luglio 2001, n. 263.
(b) Vedi l'art. 1, commi
3, 4 e 5 del D.L. 3 aprile 1995, n.101.
(c) Lettera aggiunta dall'art. 5-bis,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno
1995, n. 216.
(d) Per il possesso di partecipazioni azionarie da parte dei
soggetti indicati nel presente comma, vedi art. 8, D.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34.
(e) Comma aggiunto dall'art. 3, comma
1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(f) Per il divieto di cui al presente comma, vedi l'Atto di
regolazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 9 giugno 2000,
n. 27
(g) Ulteriori disposizioni in caso di fallimento dell’appaltatore
o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo sono dettate
dall’art. 5, commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies, D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 11 (Requisiti per la
partecipazione dei consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica
e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai
soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati
dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal
regolamento di cui all'articolo 8,
comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate(a).
(a) Comma modificato dall'art. 9,
comma 21, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Art. 12 (Consorzi stabili)
1. Si intendono per consorzi
stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo
11, dei requisiti previsti dagli articoli
8 e 9,
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura
d'impresa(a).
2. Il regolamento detta le norme
per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo
nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le
condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche
tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale
degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce
inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio
in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni
dalla data di costituzione (b).
3. Il regolamento di cui all'articolo
8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di
qualificazione di cui al medesimo articolo
8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi
medesimi.
4. Ai consorzi stabili si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del
titolo X del libro quinto del codice
civile, nonché l'articolo 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34
della presente legge.
5. E' vietata la partecipazione
alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio
stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo
353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un
consorzio stabile.(c).
6. Tutti gli atti relativi ai
consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4
della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle
società ai sensi dell'articolo 3,
commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da
conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono
soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e
7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione
del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle
cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è
incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari
al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per
cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.(d)
8-ter. Il consorzio stabile si
qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente
alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso
necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una
con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o
superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con
qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali
di cui all'articolo 8,
comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti
requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la
somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle
classifiche di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma
delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale
somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
della metà dell'intervallo tra le due classifiche.(d)
(a) Comma modificato dall'art. 9,
comma 22, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Comma modificato dall'art. 5-ter,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(c) Comma modificato dall'art. 5-ter,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216 e, successivamente, dall'art. 7,
comma 1, lett. e), numero 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(d) Comma inserito dall'art. 7,
comma 1, lett. e), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 13 (Riunione di
concorrenti)
1. La partecipazione alle
procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il
mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in
possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi
dell'articolo
8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al
medesimo articolo
8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.
55.
2. L'offerta dei concorrenti
associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro
responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei
confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del
mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee
di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli
8 e 9,
sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria
prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da
imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.(a)
4. E' fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di
cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara(b).
5. È consentita la presentazione
di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal
caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno
i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti(c).
5-bis. È vietata l'associazione in
partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta(d).
6. L'inosservanza dei divieti di
cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o
consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed
opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il
15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate
in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali
casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti
sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni
temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce
altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime
speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il
subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più
contratti.(e)
8. Per associazione temporanea di
tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza
i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si
intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei
mandanti.
(a) Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. f), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(b) Comma modificato dall'art. 9,
comma 23, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Comma sostituito dall'art. 9,
comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(d) Comma aggiunto dall'art. 9,
comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(e) Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. f), numero 2), L. 1° agosto 2002, n.
166.
Art. 14 (Programmazione dei lavori
pubblici)(a)(b)
1. L'attività di realizzazione dei
lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.(c)
2. Il programma triennale
costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni
consecutivi.
3. Il programma triennale deve
prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale privato maggioritario.(d)
4. Nel programma triennale sono
altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
all'articolo
19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche
del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni
sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne
viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1
nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono
rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti
da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro
nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell'articolo
16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.(e)
7. Un lavoro può essere inserito
nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e
siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina,
nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.(f)
8. I progetti dei lavori degli
enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli
strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal
termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino
all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni
di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1,
commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni, e dell'articolo
27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto
dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al
bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già
stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai
sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non
inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi
finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco,
fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta
o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni
previste dal decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I lavori non ricompresi
nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo
periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1
sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici(g).
I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della
difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione
per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica
della loro compatibilità con i documenti programmatori
vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi
1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo
alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora
il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto
definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori
(a) Articolo sostituito dall'art. 4,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e per la relativa decorrenza, vedi l'art. 1,
commi 4 e 9, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, e l'art. 12,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. g), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(d) Comma sostituito dall'art. 7,
comma 1, lett. g), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(e) Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. g), numero 3), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(f) Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. g), numero 4), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(g) Per le modalità e gli schemi-tipo concernenti la
redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori, vedi il D.M. 21
giugno 2000.
Art. 15 (Competenze dei consigli
comunali e provinciali)(a)
1. All'articolo
32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) è
sostituita dalla seguente: "b) i programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di
opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i
conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da
rendere nelle dette materie;".
(a) Articolo sostituito dall'art. 5-quater, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.
Art. 16 (Attività di
progettazione)(a)(b)
1. La progettazione si
articola,
nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei
limiti
di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualità
dell'opera e la
rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle
norme
ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento
dei
requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e
comunitario.
2. Le prescrizioni
relative agli
elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di
norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il
responsabile
del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla
specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare,
ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a
integrarle ovvero a modificarle(c).
3. Il progetto preliminare
definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il
quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire
e
consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali
soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo
dei
materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai
benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà
inoltre
consentire l'avvio della procedura espropriativa(d).
3-bis. (e)
4. Il progetto definitivo
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti
nel
progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini
del
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste
in
una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali,
nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle
opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto;
in
disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da
realizzare,
compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli
studi ed
indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e
degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali,
tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico
estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e
i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i
calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo
metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo,
redatto
in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i
lavori da
realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In
particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati
grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal
capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto
sulla
base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e
degli
eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle
ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi
planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della
rete dei
servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì
corredato
da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da
redigersi
nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità
stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo
3(f)(g).
6. In relazione alle
caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo
3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di
intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione,
stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari
livelli
di progettazione.(h)
7. Gli oneri inerenti alla
progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi,
nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani
generali
di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi
necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi
compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi,
collaudo
di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
aggiudicatrici,
nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori(i).
8. I progetti sono redatti
in modo
da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo
conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di
interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione
degli
impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per
l'espletamento
delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di
progettazione è
autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati
ovvero
dal prefetto in caso di opere statali.
(a) Articolo
sostituito dall'art.
5-quinquies, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(b)
Per le modalità di applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, vedi l'art. 71,
D.L. 29 aprile 1994, n. 257 e la Direttiva
del Presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 1994.
(c)
Comma modificato dall'art. 9,
comma 25, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(d)
Comma modificato dall'art. 9,
comma 26, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(e)
Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. h), numero 1), L. 1° agosto
2002, n. 166 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 30, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2004.
(f)
Comma modificato dall'art. 9,
comma 27, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(g)
Per la progettazione dell'opera pubblica con
particolare riferimento ai contenuti del progetto esecutivo, vedi la determinazione
31 gennaio 2001, n. 4.
(h)
Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. h), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(i)
Comma modificato dall'art. 9,
comma 28, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Art. 17 (Effettuazione delle
attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)(a)(b)
1. Le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei
lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del
responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:(c)(d)
a) dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di
progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi,
gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con
le modalità di cui agli articoli
24, 25 e
26
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre
pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici
possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti
singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa(e);
e) dalle società di
professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria
di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei
costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
13 in quanto compatibili .
g-bis) da consorzi stabili di
società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di
ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni
del comma 1
dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma
8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti
e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai
commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12;(f)
2. I progetti redatti dai soggetti
di cui al comma 1, lettere a) b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici
diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei
limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio
presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo
incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque
anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano
svolto o collaborato ad attività di progettazione(c)(g).
3. Il regolamento definisce i
limiti e le modalità per la stipulazione, per intero a carico delle
amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi(h).
4. La redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in
organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà
di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le
funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di
rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre
progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e
certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g).(i)
5. Il regolamento dei lavori per
l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3,
comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti(c).
6. Si intendono per(c):
a) società di professionisti le
società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto
del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I
soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società
si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le
rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;(l)
b) società di ingegneria le società
di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla
lettera a) che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali
si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative
che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
(l)
(v)
7. Il regolamento stabilisce i
requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al
comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le
società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più
direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o
laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta
dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati
della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati(c).
8. Indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario(m).
9. Gli affidatari di incarichi di
progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali
abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un
soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi
di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo
2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi
ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro
dipendenti(n).
10. Per l'affidamento di incarichi
di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni, le disposizioni ivi previste.(o)
11. Per l'affidamento di incarichi
di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la
soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione
che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli
stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon
andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità
procedurali e il corrispettivo dell'incarico.(p).
12. Per l’affidamento di incarichi di
progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore
a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del
procedimento, possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei princìpi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
(w).
12-bis. Le stazioni appaltanti non
possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere
tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda
affidarla allo stesso progettista esterno(q).
12-ter. Il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con
proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono
essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo,
tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo
unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico
della legge 5
maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione
del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del
Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.(r)
13. Quando la prestazione riguardi la
progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico,
ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura
del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano
le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12
(s).
14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione (x).
14-bis. I corrispettivi delle attività
di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da
porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
determina, con proprio decreto(t),
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente
fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i
medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei
corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche
in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7,
comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività
dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494(u).
14-ter. Fino all'emanazione del decreto
di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in
vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il
progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione
definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la
progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i
contratti(u).
14-quater. I corrispettivi determinati dal
decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente
articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4
marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5
maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo(u).
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui
al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista(u).
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed
esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato,
salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal
responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo
restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione
definitiva(u).
14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni,
nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse,
direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano
da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra
d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi
dell'articolo
2359 del codice civile(u).
(a) Articolo sostituito dall'art. 5-sexies,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
L. 2 giugno 1995, n. 216.
(b) Rubrica sostituita dall'art. 6, comma
1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Comma sostituito dall'art. 6, comma
2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(d) Per il possesso di partecipazioni azionarie da parte dei
soggetti indicati nel presente comma, vedi art. 8, D.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34.
(e) Lettera modificata dall'art. 7, comma
1, lett. i), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(f) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma
1, lett. i), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(g) A norma dell'art. 6, comma
9, L. 18 novembre 1998, n. 415, la disposizione di cui al presente comma,
secondo periodo, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data
di entrata in vigore della stessa L. 415/1998.
(h) Comma sostituito dall'art. 6, comma
2, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente, modificato dall'art. 145, comma
89, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(i) Comma sostituito dall'art. 6, comma
2, L. 18 novembre 1998, n. 415, modificato dall'art. 1, comma
4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e, successivamente, dall'art. 7, comma
1, lett. i), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(l) Lettera modificata dall'art. 7, comma
1, lett. i), numero 3), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(m) Comma sostituito dall'art. 6, comma
2, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente, modificato dall'art. 7, comma
1, lett. i), numero 4, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(n) Comma modificato dall'art. 6, comma
3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(o) Comma modificato dall'art. 1, comma
4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e, successivamente, sostituito dall'art. 7, comma
1, lett. i), numero 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(p) Comma sostituito dall'art. 6, comma
4, L. 18 novembre 1998, n. 415, modificato dall'art. 1, comma
4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e, successivamente, sostituito dall'art. 7, comma
1, lett. i), numero 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(q) Comma aggiunto dall'art. 6, comma
4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(r) Comma inserito dall'art. 7, comma
1, lett. i), numero 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(s) Comma sostituito dall'art. 6, comma
5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(t) A norma dell'art. 6, comma
7, L. 18 novembre 1998, n. 415, tale decreto è emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 415/1998.
(u) Comma aggiunto dall'art. 6, comma
6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(v) Lettera modificata dall’art. 7, comma 1, lett. i), numero
3, L. 1° agosto 2002, n. 166 e, successivamente, dall’art. 24, comma 4, L. 18
aprile 2005, n. 62.
(w) Comma sostituito dall’art. 6, comma 4, L. 18 novembre
1998, n. 415, modificato dall’art. 1, comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. i), numero 5, L. 1° agosto 2002, n. 166
e, successivamente, sostituito dall’art. 24, comma 5, L. 18 aprile 2005, n.
62.
(x) Comma sostituito dall’art. 6, comma 5, L. 18 novembre
1998, n. 415 e, successivamente, dall’art. 24, comma 7, L. 18 aprile 2005, n.
62.
Art.
18
(Incentivi e spese per la progettazione)(a)
(b)
1. Una somma non superiore
all'1,5
per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro,
a
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7,
è
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i
criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un
regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e
gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della
direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori(c).
La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è
stabilita
dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da
realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità
professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e
quinto dell'articolo
62
del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537,
sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.(d)
(e)
2. Il 30 per cento della
tariffa
professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque
denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel
regolamento
di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice
che
lo abbiano redatto(f)(g).
2-bis. A valere sugli
stanziamenti
iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato,
le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non
superiore al
10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie
alla
stesura dei preliminari di progetto, nonché dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse le indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto
ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e
di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai
sensi del
decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento
dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato
il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi
criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province
autonome,
qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e
i loro
consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi
e
dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è
autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente
articolo sia pure anticipate dall'ente mutuatario (h).
2-ter. I pubblici dipendenti
che
abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,
nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive
modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.(i).
2-quater. È vietato l'affidamento
di
attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e
attività di
supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure
diverse
da quelle previste dalla presente legge(i).
(a)
Articolo modificato dall'art. 13,
comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144, che ha sostituito gli
originari
commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1 e 2, a decorrere dal giorno
successivo alla sua pubblicazione nella G.U. Il testo precedente la
sostituzione del comma 1-bis era stato aggiunto dal'art. 6,
comma 13, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente,
modificato
dallo stesso come, a sua volta, modificato dall'art. 2,
comma 18, L. 16 giugno 1998, n. 191
(b)
Rubrica sostituita dall'art. 6,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(c)
Per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dalle
presenti disposizioni, vedi il D.M. 31 luglio 2001, n.364. A norma
dell’art. 3, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350 “I compensi che gli
enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo
alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento
dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al
lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi
compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.
(d)
Comma modificato dall'art. 6,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216 e, successivamente, sostituito dall'art. 6,
comma 13, L. 15 maggio 1997, n. 127
(e)
I regolamenti recanti norme per la ripartizione
dell'incentivo economico di cui al presente comma sono stati adottati
con
D.M.
2 novembre 1999, n. 555, D.M. 20
aprile 2000, n. 134 e con D.M. 16
aprile 2002, n. 125.
(f)
Comma modificato dall'art. 6,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(g)
Per l'interpretazione e l'applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma, vedi la determinazione
25 settembre 2000, n. 43.
(h)
Comma aggiunto dall'art. 6,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216 e, successivamente, modificato dall'art. 9,
comma 29, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(i)
Comma aggiunto dall'art. 9,
comma 30, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Art. 19 (Sistemi di
realizzazione
dei lavori pubblici)(a)
01. I lavori pubblici di
cui alla
presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo
24, comma 6(b).
1. I contratti di appalto
di
lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo
oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo
2, comma 2, aventi per oggetto:(c)
a) la sola esecuzione
dei
lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1;
b) la progettazione
esecutiva
di cui all'articolo
16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1, qualora:(d)
1) riguardino lavori di
importo
inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la
cui
componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento
del
valore dell'opera;
3) riguardino lavori di
manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di
importo
pari o superiore a 10 milioni di euro;
1-bis. Per l'affidamento dei
contratti
di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del
progetto
definitivo di cui all'articolo
16, comma 4(e).
1-ter. L'appaltatore che
partecipa ad
un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un
progettista
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in
sede di
offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese di
progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i
requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto
dalla
normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese
di
progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde
dei
ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti
in
corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per
gli
effetti dell'articolo
47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di
particolare
pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto
definitivo, al
fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa
anche il
progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si
esprime
in ordine a tale conformità.(f)
1-quater.
(g)
1-quinquies. Nel caso di affidamento
dei
lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non
abbia
già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa
di
affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui
al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da
assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia
conforme
ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore.(f)
2. Le concessioni di
lavori
pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore
ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici, o
di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente
collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel
diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del
servizio
da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A
titolo di
prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto
di
godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo
espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera
da
affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a
funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui
all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio
da
dismettere ai sensi del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga
di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione,
quanto
alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione
della
progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.(h)
2-bis. L'amministrazione
aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può
stabilire
che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni,
tenendo
conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di
cui
al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni
di base
che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della
connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dall'amministrazione
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari
o
nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella
concessione,
qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano
la sua
necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di
scadenza
delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il
concessionario
può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate
o le
nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente.
Nel
caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo
37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto
deve
contenere il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti e
deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo
dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione(i).
2-ter. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla
utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali
alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al
concessionario
l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.(l)
2-quater. Il concessionario,
ovvero la
società di progetto di cui all'articolo 37-quater, partecipano alla
conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei
progetti
di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.(l)
3. Le amministrazioni
aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o
di
diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di
stazione
appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di
stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle
amministrazioni provinciali(m).
4. I contratti di appalto
di cui
alla presente
legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a
corpo e a
misura ai sensi dell'articolo
329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo il
caso di
cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1),
2) e 4)
del presente articolo, sono stipulati a corpo (n).
5. E' in facoltà dei
soggetti di
cui all'articolo
2,
comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti
di cui
al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i
contratti di
appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché
quelli
relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di
consolidamento dei terreni(o).
5-bis. L'esecuzione da parte
dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione
appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può
prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora
si
tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici (p).
5-ter. In sostituzione totale
o
parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo
dell'appato, il
bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della
proprietà
di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già
indicati
nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a
funzioni
di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene
non
appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di
gara può
prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso
dell'immobile(q).
5-quater. La gara avviene tramite
offerte
che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la solo
esecuzione dei
lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione
dei
beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta
congiunta
relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero
in
favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente,
alla
acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro
combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice
rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende
deserta
qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le
modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma
5-ter
nonché le modalità di aggiudicazione(q).
(a)
Per le modalità e per il termine di applicazione del
presente articolo, vedi l'art. 71,
D.L. 29 aprile 1994, n. 257, la Direttiva
del Presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 1994 e l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b)
Comma premesso dall'art. 3,
comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c)
Comma sostituito dall'art. 6-bis,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(d)
Lettera modificata dall'art. 3,
commi 3 e 4, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente,
sostituita, dall'art.
7,
comma 1, lett. l), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(e)
Comma inserito dall'art. 3,
comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(f)
Comma inserito dall'art. 7,
comma 1, lett. l), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(g)
Comma inserito dall'art. 7,
comma 1, lett. l), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166 e,
successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 30, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2004.
(h)
Comma sostituito dall'art. 3,
comma 6, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente,
modificato
dall'art. 7,
comma 1, lett. l), numero 3), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(i)
Comma inserito dall'art. 3,
comma 7, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente,
modificato
dall'art. 7,
comma 1, lett. l), numero 4), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(l)
Comma inserito dall'art. 7,
comma 1, lett. l), numero 5), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(m)
Comma modificato dall'art. 9,
commi 31 e 32, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(n)
Comma sostituito dall'art. 6-bis,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 2
giugno 1995, n. 216 e, successivamente, modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. l), numero 6), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(o)
Comma modificato dall'art. 6-bis,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 2
giugno 1995, n. 216, dall'art. 9,
comma 33, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente, art. 7,
comma 1, lett. l), numero 4), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(p)
Comma aggiunto dall'art. 6-bis,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(q)
Comma aggiunto dall'art. 3,
comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Art. 20 (Procedure di scelta del
contraente)
1. Gli appalti di cui all'articolo
19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione
privata.
2. Le concessioni di cui all'articolo
19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara
un progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque, anche degli
elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di
cui all'articolo
21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al
progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto
dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice(a).
3. Gli appalti possono essere
affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata
esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente
legge.
4. L'affidamento di appalti
mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a
motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro, per
speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata
componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo
svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare,
redatto ai sensi dell'articolo
16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione
delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo(b).
(a) Comma modificato dall'art. 9,
comma 34, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente, dall'art. 7,
comma 1, lett. m), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(b) Comma modificato dall'art. 9,
comma 35, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente, dall'art. 7,
comma 1, lett. m), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 21 (Criteri di
aggiudicazione
- Commissioni giudicatrici)(a)
1. L'aggiudicazione degli
appalti
mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il
criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato:(b)
a) per i contratti da
stipulare
a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara
ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o
sub-sistemi di
impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da
stipulare
a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
ovvero
mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da
stipulare
a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di
aggiudicazione di
lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000
di
DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1,
l'amministrazione
interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo
30
della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativamente a
tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali
che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate,
fin
dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di
prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella letttera
d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di
quello
posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici
di
importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione
interessata
procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del
primo
periodo del presente comma. Il bando o la lettera di invito devono
precisare
le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare
quelle
eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono
richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono
rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni
richieste e
prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta,
il
concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed
all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore
verifica, in
contraddittorio. La procedura di esclusione automatica non è
esercitabile
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.(c)(d).
1-ter. L'aggiudicazione degli
appalti
mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata
con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in
base
agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di
importo
superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della
componente
tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili
soluzioni
progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere
utilmente
migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.(e)
2. L'aggiudicazione degli
appalti
mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante
licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili
in
relazione all'opera da realizzare:(f)
a) nei casi di
appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed
estetico delle opere progettate;
3) il tempo di
esecuzione dei
lavori;
4) il costo di
utilizzazione e
di manutenzione;
5) ulteriori elementi
individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di
licitazione
privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui
all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed
estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di
esecuzione dei
lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della
concessione;
6) le modalità di
gestione, il
livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza;
7) ulteriori elementi
individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al
comma 2 il
capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare
l'ordine di
importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso
metodologie
definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un
unico
parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4. Qualora
l'aggiudicazione o
l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è
affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione
giudicatrice,
nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta
dell'aggiudicatario
od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un
numero
dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica
materia
cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un
dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I
commissari
non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od
incarico
tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e
non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o
di
controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio
precedente
hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere
nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati
dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono
essere
nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico
relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio
provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa
riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente
nomina. Sono
esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle
commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono
scelti
mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con
almeno
dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori
universitari di
ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà
di
appartenenza;
c) funzionari tecnici
delle
amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte
dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei
commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
8. Le spese relative alla
commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le
somme a
disposizione dell'amministrazione.
8-bis. (g)
(a)
Per le modalità e per il termine di applicazione del
presente articolo, vedi l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b)
Comma sostituito dall'art. 7,
comma 1, lett. a), D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216 e, successivamente, dall'art. 7,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c)
Comma aggiunto dall'art. 7,
comma 1, lett. b), D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216, sostituito dall'art. 7,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415, modificato dall'art. 1,
comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554e, successivamente, dall'art. 7,
comma 1, lett. n), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(d)
Per disposizioni esplicative delle presenti
disposizioni, vedi la determinazione
16 maggio 2002, n. 9.
(e)
Comma inserito dall'art. 7,
comma 1, lett. n), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(f)
Comma sostituito dall'art. 7,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(g)
Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. n), numero 3), L.
1° agosto 2002, n. 166 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma
1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, a decorrere dal giorno 8 febbraio
2004.
Art. 22 (Accesso alle
informazioni)(a)(b)
1. Nell'ambito delle procedure di
affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è
fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente
aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di
procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi
altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza
del termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei
casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che
precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte
del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del
soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2. L'inosservanza del divieto di
cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli
incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo
326 del codice penale.
(a) Per le modalità ed il termine di applicazione del
presente articolo, vedi l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b) Per l'accesso alle informazioni, vedi la Determinazione
dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 22 maggio 2000, n.
25.
Art. 23 (Licitazione privata e
licitazione privata semplificata)(a)(b)(c)
1. Alle licitazioni private per
l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i
soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo
inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare
offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al
comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che
siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto(d).
1-ter. I soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere
invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano
apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di
trenta domande; i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in
numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero
compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica
quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri
soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una
autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale
il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare
d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto
previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti
procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui
soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre ha
validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata
negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello
della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 8,
comma 7(e).
(a) Articolo sostituito dall'art. 8,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(b) Rubrica sostituita dall'art. 8,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Per le modalità e il termine di applicazione del
presente articolo, vedi l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(d) Comma aggiunto dall'art. 8,
comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente, modificato
dall'art. 1,
comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(e) Comma aggiunto dall'art. 8,
comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente, modificato
dall'art. 7,
comma 1, lett. o), L. 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 24 (Trattativa
privata)(a)
1. L'affidamento a
trattativa
privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente
nei
seguenti casi:
a) lavori di importo
complessivo non superiore a 100.000 euro;(b)
a) lavori di importo
complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel
rispetto
delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dell'articolo
41
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827(c);
b) lavori di importo
complessivo superiore a 300.000 euro nel caso di ripristino di opere
già
esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza
attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento
rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
affidamento
degli appalti(d);
2. Gli affidamenti di
appalti
mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio
dal
responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera
visione
di chiunque lo richieda (g).
3. I soggetti ai quali
sono
affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti
per
l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto
o
licitazione privata (g).
4. Nessun lavoro può
essere diviso
in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente
articolo.
5. L'affidamento di
appalti a
trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante
gara
informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici
concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente
legge
per i lavori oggetto dell'appalto(h).
5-bis. (i)
6. I lavori in economia
sono
ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del
Ministero
della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e
dei
reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività
del
Genio militare di cui all'articolo 3,
comma 7-bis, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. (l)(m).
7. Qualora un lotto
funzionale
appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non
può
essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi
successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis. (n)
8. (o).
(a)
Per le modalità ed il termine di applicazione del
presente articolo, vedi l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b)
Lettera premessa dall'art. 7,
comma 1, lett. p), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(c)
Lettera modificata dall'art. 9,
comma 36, L. 18 novembre 1998, n. 415, dall'art. 1,
comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e, successivamente,
dall'art. 7,
comma 1, lett. p), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(d)
Lettera modificata dall'art. 9,
commi 36 e 37, L. 18 novembre 1998, n. 415, dall'art. 1,
comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e, successivamente,
dall'art. 7,
comma 1, lett. p), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(e)
Comma sostituito dall'art. 8-bis,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216, modificato dall'art. 1,
comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e, successivamete, dall'art. 7,
comma 1, lett. p), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(f)
Lettera abrogata dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30,
a decorrere dal giorno 8 febbraio 2004.
(g)
Comma modificato dall'art. 8-bis,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(h)
Comma modificato dall'art. 9,
comma 38, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(i)
Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. p), numero 3), L. 1° agosto
2002, n. 166 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 30, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2004.
(l)
Comma modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216, dall'art. 9, comma 39, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente, dall’art. 1, comma 240, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1 gennaio 2005.
(m)
Per l'applicazione del presente comma, vedi anche la
Direttiva
del Presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 1994.
(n)
Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. p), numero 4), L. 1° agosto
2002, n. 166 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 30, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2004.
(o)
Comma abrogato dall'art. 9,
comma 40, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Art. 25 (Varianti in corso
d'opera)(a)(b)(c)
1. Le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e
imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti
e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;
b-bis) per la presenza di
eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili
nella fase progettuale(d);
c) nei casi previsti dall'articolo
1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di
errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso
il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di
progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma
1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti
ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle
categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre
ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera(e).
4. Ove le varianti di cui al comma
1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il
soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una
nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario
iniziale.
5. La risoluzione del contratto,
ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo
si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa
tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali(f).
(a) Articolo sostituito dall'art. 8-ter,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(b) Per la perizia suppletiva e di variante, vedi la
Determinazione
dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 9 giugno 2000, n.
30.
(c) Per profili interpretativi in materia di varianti,
vedi la Determinazione
dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 11 gennaio 2001, n.
1.
(d) Lettera inserita dall'art. 9,
comma 41, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(e) Comma modificato dall'art. 9,
comma 42, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(f) Comma aggiunto dall'art. 9,
comma 43, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Art. 26 (Disciplina economica
dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1. In caso di ritardo nella
emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato
speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato
generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(a),
ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso
in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto(b).
2. L'articolo 33
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.(c)
3. Per i lavori pubblici affidati
dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o
realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il primo comma dell'articolo
1664 del codice civile.(c)
4. Per i lavori di cui al comma 3
si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui
la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo
dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.(c)
5. Le disposizioni di cui
alla
legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le
pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione
nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.(c)
6. I progettisti e gli esecutori
di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento
sono disciplinate dal regolamento.
(a) A norma dell'art. unico,
D.M. 3 aprile 2001, la misura del tasso di interesse di mora è fissata
per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 all'8 per cento.
(b) Comma sostituito dall'art. 9,
comma 44, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Per le modalità ed i termini di applicazione del
presente comma, vedi l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(d) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 550, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1 gennaio 2005.
Art. 27 (Direzione dei
lavori)
1. Per l'esecuzione di
lavori
pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le
amministrazioni
aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei
lavori
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da
assistenti.
2. Qualora le
amministrazioni
aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4
dell'articolo 17, l'attività di direzione dei lavori, essa è
affidata
nell'ordine ai seguenti soggetti(a):
a) altre
amministrazioni
pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista
incaricato ai
sensi dell'articolo
17, comma 4 (b);
c) altri soggetti
scelti con le
procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle
disposizioni comunitarie in materia.
2-bis. (c).
(a) Alinea
modificato dall'art.
9,
comma 45, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b)
Lettera modificata dall'art.
8-quater, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni,
dalla
L. 2 giugno 1995, n. 216 e, successivamente, dall'art. 9,
comma 46, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c)
Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. q), L. 1° agosto 2002, n.
166 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 30, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2004.
Art. 28 (Collaudi e
vigilanza)
1. Il regolamento definisce le
norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il
collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i
requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei
lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione(a).
2. Il regolamento definisce
altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari,
amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto
della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio
ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000
ECU(b)
il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per
i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU(b),
è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo
con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è
comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori(c).
4. Per le operazioni di collaudo,
le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle
predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che
nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile
del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni
diversa disposizione, anche di natura regolamentare.(d)(e)
5. Il collaudatore o i componenti
della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di
vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono
avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il
soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o
giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per
quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di
qualità dell'opera e dei materiali.
7. E' obbligatorio il collaudo in
corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei
lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo
27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di
particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei
lavori in concessione;
d) in altri casi individuati
nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei
lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le
funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di
saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile(f).
10. Salvo quanto disposto
dall'articolo
1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
(a) Comma modificato dall'art. 9,
comma 47, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Importo da intendersi espresso in Euro, per effetto
dell'art. 1,
comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(c) Comma modificato dall'art. 9,
comma 48, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(d) Per i criteri di designazione dell'organo di collaudo
e compenso per la collaudazione di lavori pubblici, vedi l'Atto di
regolazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 9 giugno 2000,
n. 28.
(e) Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. r), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(f) Comma sostituito dall'art. 9,
comma 49, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Art. 29 (Pubblicità)
1. Il regolamento disciplina le
forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle
seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari
o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa,
prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli
avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee;(a)
b) per i lavori di importo pari
o superiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di
pubblicità a livello nazionale;(a)
c) per i lavori di importo
inferiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità
semplificata a livello regionale e provinciale;(a)
d) prevedere l'indicazione
obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del
procedimento;
e) disciplinare conformemente
alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi
importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti
degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute
le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui
l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le
modalità di cui alle lettere a) , b) e c) del presente comma, alla
pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del
vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo
di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del
nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni
dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori,
dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro(b).
f-bis) nei casi in cui
l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di
aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con
un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione
dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere
forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del
presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a
rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo
nell'effettuazione dei lavori(c);
f-ter) nei casi di contenzioso,
di cui agli articoli
31-bis, commi 2 e 3, e 32,
gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle
pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce
dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di
affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte
soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente
comma(c).
2. Le spese relative alla
pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le
somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il
responsabile del procedimento di cui all'articolo
80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata
osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le
forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa
sull'amministrazione.(d)
(a) Lettera modificata dall'art. 1,
comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e, successivamente,
dall'art. 7,
comma 1, lett. s), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(b) Lettera modificata dall'art. 9,
comma 50, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Lettera aggiunta dall'art. 9,
comma 51, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(d) Comma sostituito dall'art. 7,
comma 1, lett. s), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 30 (Garanzie e
coperture
assicurative)
1. L'offerta da presentare
per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una
cauzione
pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di
cui al
comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione
copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta
giorni
dall'aggiudicazione(a).
2. L'esecutore dei lavori
è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento
dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento(b).
2-bis. La fidejussione
bancaria o la
polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere
espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della
stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa
relativa
alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta
giorni
dalla data di presentazione dell'offerta(c)(d).
2-ter. La garanzia
fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le
eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata
costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri
per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti
in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b), anteriormente alla data del 1º gennaio 2004(e).
3. L'esecutore dei lavori
è
altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino
alla
data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
4. Per i lavori il cui
importo
superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici,
l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data
di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi,
della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (f).
5. Il progettista o i
progettisti
incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far
data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività
di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista
o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione,
anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le
varianti
di cui all'articolo
25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di
esecuzione. La
garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU(g),
per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU(g),
IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo
dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU(g),
per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU(g),
IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza
di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della
parcella
professionale (h).
6. Prima di iniziare le
procedure
per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare,
nei
termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza
degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2,
e la
loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti
dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle
risorse
stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento,
adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di
verifica
dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:(i)
a) per i lavori di
importo
superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
EN
45004;
b) per i lavori di
importo
inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli
uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia
stato
redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti
dispongano di
un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti
autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il
soggetto
che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza
indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla
lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore
alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto
dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza. (l)
7. Sono soppresse le altre
forme
di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa
vigente.
7-bis. Con apposito
regolamento, da
emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione
del
relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100
milioni
di ECU(g),
un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i
soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo
19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di
euro.(m)(n)
(a)
Comma modificato dall'art. 9,
commi 52 e 53, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente,
dall'art. 145,
comma 50, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1°
gennaio
2001.
(b)
Comma modificato dall'art.
8-quinquies, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216, dall'art. 9,
comma 54, L. 18 novembre 1998, n. 415, dall'art. 7,
comma 1, lett. t), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166 e,
successivamente, sostituito dall'art. 4, comma 146, L. 24 dicembre
2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
(c)
Comma inserito dall'art. 9,
comma 55, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(d)
Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi la
determinazione
24 gennaio 2001, n. 3.
(e)
Comma inserito dall’art. 4, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a
decorrere dal 1° gennaio 2004.
(f)
Per la fissazione del limite di importo di cui al presente comma, vedi
il
D.M. 1° dicembre 2000.
(g)
Importo da intendersi espresso in Euro, per effetto dell'art. 1,
comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(h)
Comma modificato dall'art.
8-quinquies, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2
giugno 1995, n. 216.
(i)
Comma sostituito dall'art. 9,
comma 56, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamnete, dall'art. 7,
comma 1, lett. t), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(l)
Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166 e, successivamente, modificato dall’art. 24, comma 6, L. 18 aprile 2005, n. 62.
(m)
Comma aggiunto dall'art. 9,
comma 57, L. 18 novembre 1998, n. 415 e, successivamente,
modificato
dall'art. 7,
comma 1, lett. t), numero 3), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(n)
A norma dell'art. 9,
comma 58, L. 18 novembre 1998, n. 415, il regolamento di cui al
presente comma, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore
della
stessa L.
415/1998.
Art. 31 (Piani di
sicurezza)(a)
1. Entro sei mesi dalla
data di
entrata in vigore della presente
legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative,
emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri
edili in
conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa
nazionale di recepimento(b)(c).
1-bis. Entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 2,
comma 2:
a) eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di
sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di
sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di
sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo
di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e
di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando
questi
ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di
sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b)(d).
2. Il piano di sicurezza e
di
coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai
sensi del
decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano
operativo
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte
integrante
del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati
nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta (e).
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore o
del concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui
al
comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la
risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di
cantiere
e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito
delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di
sicurezza(f).
2-bis. Le imprese esecutrici,
prima
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso
dalla
stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie
dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.(g).
3. I contratti di appalto
o di
concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento
di
cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis,
sono
nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano
operativo
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili
qualora
non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1(f).
4. Ai fini
dell'applicazione degli
articoli
9, 11
e
35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
prevista
per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei
cantieri di
opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei
lavoratori
mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle
imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime
nell'ambito
della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai
contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali
sulle
rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente
articolo
il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di
impresa è equiparato all'appaltatore(h).
(a)
Per le modalità ed i termini di applicazione del presente articolo,
vedi
l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b)
In attuazione delle direttive di cui al presente comma sono stati
emanati
rispettivamente il D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626 e il D.Lgs. 14
agosto 1996, n. 494.
(c)
Per chiarimenti in merito agli oneri di sicurezza, vedi la determinazione
29 marzo 2001, n. 11.
(d)
Comma inserito dall'art. 9,
comma 60, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(e)
Per il calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della mano
d'opera
in attesa dell'emanazione del regolamento sui costi della sicurezza,
vedi la
determinazione
26 luglio 2000, n. 37.
(f)
Comma sostituito dall'art. 9,
comma 61, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(g)
Comma aggiunto dall'art. 9,
comma 61, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(h)
Comma aggiunto dall'art. 9,
comma 62, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Art. 31 bis (Norme acceleratorie in
materia di contenzioso)(a)(b)
1. Per i lavori pubblici affidati
dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni,
qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni
caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile
del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché
formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla
proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il
soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore
avvalersi del disposto dell'articolo
32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere
reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì
promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo
economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello
stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo
28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata
entro novanta giorni dal predetto ricevimento.(c)
1-bis. La commissione di cui al comma
1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati,
rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo
dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo,
dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del
relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo
componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e
dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato
stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del
componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del
responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la
proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai
compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati
per i singoli interventi.(d)
1-ter. L'accordo bonario, definito con
le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha
natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il
potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle
stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.(d)
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1
a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto
affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente
disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la
costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del
procedimento può essere componente della commissione stessa.(d)
2. I ricorsi relativi ad
esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia
stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo
21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere
discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di
sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi
aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i
controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la
questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza
per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal
deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata
per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio
fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro
sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino
a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela
giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate
agli appalti.
5. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o
concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
(a) Articolo inserito dall'art. 9,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b) Per le modalità ed il termine di applicazione del
presente articolo, vedi l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(c) Comma sostituito dall'art. 7,
comma 1, lett. u), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(d) Comma inserito dall'art. 7,
comma 1, lett. u), L. 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 32 (Definizione delle
controversie)(a)(b)(c)
1. Tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo
31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all’articolo
9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 dicembre 2000, n. 398, nonché l’obbligo di applicazione da parte del
collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto regolamento
(d).
2-bis. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura
degli arbitri, una somma pari all’uno per diecimila del valore della relativa
controversia (e).
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo
arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera
arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti
ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 (e).
3. Il regolamento definisce
altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3
della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento
della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la
camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di
professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata
dell'incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore
del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli
42, 43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50 e
51
del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati,
deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale
secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le
disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità
alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a
condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.(f)
4-bis. Sono abrogate tutte le
disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni
ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici
come definita all'articolo
2.(g)
(a) Articolo sostituito dall'art. 9-bis,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno
1995, n. 216 e, successivamente, dall'art. 10, comma
1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per le modalità ed il termine di applicazione del presente
articolo, vedi l'art. 1, commi
5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(c) Per chiarimenti in materia di definizione delle controversie,
vedi la determinazione
15 novembre 2000, n. 52.
(d) Comma modificato dall’art. 7, comma 1, lett. v), numero
1), L. 1° agosto 2002, n. 166 e, successivamente, sostituito dall’art. 5, comma
16-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80. La disciplina transitoria relativa alle procedure arbitrali
è dettata dall’art. 5, comma 16-septies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
(e) Comma inserito dall’art. 5, comma 16-sexies, D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. La
disciplina transitoria relativa alle procedure arbitrali è dettata dall’art.
5, comma 16-septies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni
dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
(f) Comma modificato dall'art. 7, comma
1, lett. v), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(g) Comma inserito dall'art. 7, comma
1, lett. v), numero 3), L. 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 33 (Segretezza)
1. Le opere destinate ad attività
della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa
della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste
misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la
protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate
indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni
relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici,
ai sensi del comma 2.(a)
2. Nelle ipotesi di cui al comma
1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali
e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti
ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le
relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono
sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la
quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e
sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato
conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.
(a) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. z), L. 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 34 (Subappalto)
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; (b)
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; (c)
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma; (c)
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.”
2. (d).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.
4. (e).
(a) Comma modificato dall'art. 231, comma 1, lett. u), D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(b) Numero sostituito dall'art. 9, comma 65, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Numero sostituito dall'art. 9, comma 66, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(d) Comma abrogato dall'art. 9, comma 67, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(e) Comma abrogato dall'art. 9, comma 73, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Art. 35 (Fusioni e conferimenti)(a)(b)
1. Le cessioni di azienda e gli
atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono
opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n.
187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli
articoli
8 e 9 della
presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi
l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in
relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i
requisiti di cui all'articolo
10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori
previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei
concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del
Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le
plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società
risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non
sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.
(a) Per le modalità ed il termine di applicazione del
presente articolo, vedi l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b) Per l'efficacia degli atti di cessioni di azienda e
degli atti di trasformazione, fusione e scissione, vedi la determinazione
11 ottobre 2000, n. 46.
Art. 36 (Trasferimento e affitto
di azienda)(a)
1. Le disposizioni di cui
all'articolo
35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di
azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a
favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni
della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei
cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti
di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione
guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
(a) Per le modalità ed il termine di applicazione del presente articolo, vedi l'art. 1, commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
Art. 37 (Gestione della casse
edili)(a)
1. Il Ministro dei lavori pubblici
e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la
sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per
l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i
processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta
entro un anno(b)
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi
paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono
intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le
indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti
nei quali sono stati iscritti.
(a) Per le modalità ed il termine di applicazione del
presente articolo, vedi l'art. 1,
commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b) A norma dell'art. 9,
comma 76, L. 18 novembre 1998, n. 415 tale termine è riaperto e
fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa
L.
415/1998. Decorso tale termine, qualora l'intesa non venga
sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti
sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa.
Art.
37-bis
(Promotore)(a)(b)(c)(d)
1. I soggetti di cui al comma 2,
di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui
all'articolo
14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo
19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei
promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno
oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate
proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono
contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio
di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario o da società di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di
revisione ai sensi dell'articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966 asseverato da un istituto di
credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo
21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per
chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono
inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da
parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal piano
economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di
cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di
fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni,
alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare,
nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi
ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli
interventi proposti.(e)
2. Possono presentare le proposte
di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i
soggetti di cui agli articoli
10 e 17, comma
1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o
di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o
proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.(f)
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta
redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici
rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando
un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta
giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua
istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24
della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito
informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne
dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici
hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità,
nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1,
comma 1, della presente legge. L’avviso deve contenere i criteri, nell’ambito
di quelli indicati dall'articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse proposte. L’avviso deve, altresì, indicare espressamente
che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti
previsti dall’articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda
adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate
dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non
si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del
predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31
gennaio 2005 non contengano quest’ultima indicazione espressa (g)
2-ter. Entro quindici giorni dalla
ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:(g)
a) alla nomina e comunicazione
al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della
completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di
integrazione.
(a) Articolo aggiunto dall'art. 11,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione e l'interpretazione delle
disposizioni in tema di project financing previsto dal presente articolo,
vedi l'Atto di
regolazione 18 luglio 2000.
(c) Per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse
nazionale, vedi l'art. 21,
comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(d) Per chiarimenti in materia di "finanza di progetto",
vedi la determinazione
4 ottobre 2001, n. 20.
(e) Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. aa), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(f) Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. aa), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(g) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. aa), numero
3), L. 1° agosto 2002, n. 166 e, successivamente, modificato dall’art. 24, comma
9, L. 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 37-ter (Valutazione della
proposta)(a)(b)
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il
profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei
lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e
del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono
ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle
amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla
ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del
procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di
esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo
37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella
giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore
risulterà aggiudicatario della concessione.(c)
(a) Articolo aggiunto dall'art. 11,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse
nazionale, vedi l'art. 21,
comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(c) Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. bb), L. 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 37-quater (Indizione della gara)(a)(b)(c)
1. Entro tre mesi dalla pronuncia
di cui all'articolo
37-ter di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le
proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante
procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo
19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata(d):
a) ad indire una gara da
svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'articolo
21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto
preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base
delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato
dal promotore(e);
è altresì consentita la procedura di appalto-concorso.(f)
b) ad aggiudicare la
concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed
i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla
lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la
procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta
a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo
30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui
all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di
gara.(g)
3. I partecipanti alla gara, oltre
alla cauzione di cui all'articolo
30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa,
un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui
all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo.(g)
4. Nel caso in cui nella procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel
bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.(g)
5. Nel caso in cui la gara sia
esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di
cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è
tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che
abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e
documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.(h)
6. (i)
(a) Articolo aggiunto dall'art. 11,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse
nazionale, vedi l'art. 21,
comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(c) Per le offerte nella licitazione privata conseguente
a proposta del promotore nel project financing, vedi l'atto di
regolazione 26 ottobre 2000, n. 51.
(d) Alinea modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. cc), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(e) Per problemi interpretativi inerenti alla natura
della "gara" di cui alla presente lettera, vedi la determinazione
6 marzo 2002, n. 4.
(f) Lettera modificata dall'art. 7,
comma 1, lett. cc), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(g) Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. cc), numero 4), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(h) Comma modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. cc), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(i) Comma abrogato dall'art. 7,
comma 1, lett. cc), numero 3), L. 1° agosto 2002, n.
166.
Art.
37-quinquies
(Società di progetto)(a)(b)
1. Il bando di gara per
l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che
l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una
società di progetto in forma di società per azioni o a respsonsabilità
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del
capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più
soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla
gara di cui all'articolo
37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della
società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i
servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si
intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati
direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in
possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a
soggetti terzi(c).
1-ter. Per effetto del subentro di cui
al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di
progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel
caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con
la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale
rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può
fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per
la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione
stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di
progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti
per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire,
nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo
smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.(d)
(a) Articolo aggiunto dall'art. 11,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse
nazionale, vedi l'art. 21,
comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(c) Comma aggiunto dall'art. 6,
comma 1, L. 17 maggio 1999, n. 144, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella G.U.
(d) Comma aggiunto dall'art. 7,
comma 1, lett. dd), L. 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 37-sexies (Società di progetto:
emissione di obbligazioni)(a)(b)
1. Le società costituite al fine
di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di
pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo
2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca;
dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa
documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare
distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
(a) Articolo aggiunto dall'art. 11,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse
nazionale, vedi l'art. 21,
comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 37-septies (Risoluzione)(a)(b)
1. Qualora il rapporto di
concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero
quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono
rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere
realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi
sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di
risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire
valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori
del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al
completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della
concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
concedente di tutte le somme previste dai commi
precedenti.
(a) Articolo aggiunto dall'art. 11,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse
nazionale, vedi l'art. 21,
comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340.
Art.
37-octies
(Subentro)(a)(b)
1. In tutti i casi di risoluzione
di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto
concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la
risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il
rapporto, una socoetà che subentri nella concessione al posto del
concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai
finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento
della concessione;
b) l'inadempimento del
concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente
comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente
concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle
previsioni di cui al comma 1.
(a) Articolo aggiunto dall'art. 11,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse
nazionale, vedi l'art. 21,
comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 37-nonies (Privilegio sui crediti)(a)(b)
1. I crediti dei soggetti che
finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse
pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni
mobili del concessionario ai sensi degli articoli
2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di
nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente
descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in
linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli
elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del
privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'articolo
1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il
privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli
estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione
devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede
l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo
1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei
confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto
dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui
non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo
(a) Articolo aggiunto dall'art. 11,
comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse
nazionale, vedi l'art. 21,
comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 38 (Applicazione della
legge)(a)(b)(c)
1. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la
realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati
ai sensi della legge
1° giugno 1939, n. 1089, può procedere in deroga agli articoli
16, 20, comma
4, 23, comma
1, e 23, comma
1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'articolo
25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del
medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20
per cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano
un incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
(a) Articolo modificato dall' art. 1,
comma 1, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla
L. 2 giugno 1995, n. 216 e, successivamente, sostituito dall'art. 9,
comma 74, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione del presente articolo, vedi anche
la Direttiva
del presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 1994.
(c) Per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse
nazionale, vedi l'art. 21,
comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340.