del 26
marzo 2003
Oggetto: pagamento subappaltatori.
Considerato
in fatto
L’ANCE ha
sottoposto all’attenzione di questa Autorità la problematica relativa alle modalità
di pagamento delle imprese subappaltatrici. In particolare, oggetto della
richiesta di parere è la presunta abrogazione del comma 3-bis dell’art. 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 19 dicembre 1991,
n. 406. Il problema nasce dall’inclusione del suddetto articolo 34 tra le norme
espressamente abrogate dal DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 231 lett.v),
circostanza questa che ha indotto molte stazioni appaltanti a ritenere
indirettamente abrogato anche il comma 3-bis dell’art. 18 L. 55/90, con la conseguente disapplicazione
delle modalità di pagamento ivi indicate. Alla luce di quanto sopra, pertanto,
l’ANCE ha richiesto un parere in merito alla presunta abrogazione del suddetto
comma 3-bis dell’art. 18, e
quindi sulla disciplina applicabile ai subappaltatori in ordine alle modalità
di pagamento.
La suddetta
problematica è stata sottoposta all’attenzione dei firmatari dei Protocolli
d’intesa con questa Autorità, i quali hanno formulato le proprie valutazioni.
In particolare, l’ASSISTAL- Associazione Nazionale Costruttori Impianti – nel
rappresentare l’esclusione della normativa antimafia dagli interventi
abrogativi effettuati con il regolamento generale, evidenzia come l’abrogazione
di una norma non comporta l’automatica abrogazione di norme novellate dalla
stessa, a meno che ciò non sia espressamente disposto. L’ASSISTAL ritiene,
pertanto, che l’art. 231 del DPR 554/99 non abbia prodotto alcun effetto
sull’art. 18, comma 3-bis,
della
L. 55/90.
Anche la Lega
delle Autonomie Locali concorda con le osservazioni dell’ANCE, non ritenendo
abrogato il comma 3-bis
dell’art. 18 L. 55/90, atteso che il punto u) dell’art. 231 del DPR 554/99
espressamente abroga solo le parole “o le categorie prevalenti”
incluse nel comma 3 dell’art. 18, nulla eliminando o modificando
del restante corpo normativo di tale legge e, quindi, anche dello stesso comma
3-bis dell’art. 18 il
quale, pertanto, continua ad essere vigente.
La Lega delle
Autonomie Locali, peraltro, osserva che nel bando di gara sia necessario
indicare che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in
alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia; nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano
alla stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione
di pagamento.
Considerato
in diritto
Al fine
di fornire una soluzione alla problematica sollevata, deve preliminarmente
evidenziarsi che si concorda sulle osservazioni dei firmatari dei Protocolli
d’intesa con questa Autorità, in ordine alla vigenza delle disposizioni
dell’art. 18, comma 3-bis, della L. 55/90, per le ragioni di seguito
esplicate.
In primo luogo,
si osserva che assolvendo al mandato assegnatogli, l’art. 231 del regolamento
n. 554/99 indica le disposizioni abrogate, tra le quali figura l’art. 34 del
D.Lgs. n. 406/91. L’art. 231 rappresenta in parte una disposizione ricognitiva
di abrogazioni tacite già intervenute, in parte vere e proprie abrogazioni,
soprattutto con riguardo alle disposizioni più recenti.
Tra i
gruppi di norme che sopravvivono al processo abrogativo effettuato dall’art.
231, va sicuramente annoverato quello relativo alla disciplina antimafia, ossia
quello costituito dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, dalla legge 31 maggio
1965 n. 575, dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 (art.21 e 22), dalla legge 19
marzo 1990 n. 55, dal DPCM 11 maggio 1991 n. 187, dal DPR 3 giugno 1998, n.
252.
Quanto
sopra segue alla considerazione per cui la norma costituisce puntuale
applicazione dell’art. 3, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.
il quale dispone espressamente che “sono abrogati, con effetto dalla data di
entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano
la materia di cui al comma 1, ad eccezione della legislazione antimafia (...)”.
In
ragione di ciò, l’art. 231 del DPR 554/99 non ha inciso, abrogandola, sulla
medesima legislazione antimafia, ma ha solo abrogato dal comma 3 del suddetto
articolo 18, le parole “o le categorie prevalenti”, con ciò lasciando in vita
le altre disposizioni di cui alla legge 55/90, ivi incluso, quindi, il
comma 3-bis del medesimo articolo 18.
Peraltro, come
pure affermato dall’ASSISTAL, si ritiene che l’abrogazione di una norma non
comporta l’automatica abrogazione di norme novellate dalla stessa, a meno che
ciò non sia espressamente disposto.
Alla
luce di quanto sopra, pertanto, sembra potersi affermare che l’abrogazione
dell’art. 34 del D.Lgs. n. 406/91 non ha coinvolto, abrogandola, anche la
disposizione dell’art. 18 comma 3-bis della l. 55/90, proprio per
espressa volontà del legislatore diretta a mantenere in vita la legislazione
antimafia.
Alla
luce della suddetta disposizione deve considerarsi confermata la facoltà per la
stazione appaltante, dandone notizia nel bando di gara, di optare per il pagamento
delle lavorazioni affidate in subappalto, per una delle due seguenti discipline
(art. 18, comma 3- bis, della L. 55/90):
a)
pagamento
- alla maturazione secondo quanto previsto dal contratto di appalto di ogni
stato di avanzamento - direttamente al subappaltatore in base alla
specificazione dell’importo delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore
fornita dall’appaltatore;
b)
pagamento
nei confronti dell’appaltatore, con l’obbligo per quest’ultimo di trasmettere
alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute a
garanzia effettuate.
Nel caso che sia prevista la modalità
di pagamento di cui alla lettera a), sembra opportuno evidenziare che nel
contratto di appalto - poiché la disposizione nulla dice in merito ai controlli
che andrebbero effettuati in simili circostanze ed atteso che i lavori eseguiti
devono risultare dal registro di contabilità - sia previsto che il pagamento al
subappaltatore è subordinato ad un nulla osta del direttore dei lavori.
Dalle
considerazioni svolte l’Autorità è dell’avviso che:
-
l’art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. non ha
abrogato l’art. 18, comma 3-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m. che,
pertanto, è da considerarsi ancora vigente;
-
la stazione appaltante deve indicare nel bando di gara che provvederà
a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei
lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti
aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti dagli stessi corrisposti via via al subappaltatore o cottimista, con
l’indicazione delle ritenute a garanzia.
Il
Segretario
Depositato presso
la Segreteria del Consiglio in data