Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e
forniture
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2008
VISTO l’art. 1, comma
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi
relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle
contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
VISTA la legge 23
dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese
di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico
del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico
del bilancio dello Stato;
VISTA la
deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e
67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2006;
VISTO l’articolo
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale
sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;
VISTO l’articolo
8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che
prevede che all’attuazione dei nuovi compiti l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (tabella C) che
prevede il finanziamento di € 3.789.000,00 a carico del bilancio dello
Stato per il 2008, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTA la
deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2008;
RITENUTA la
necessità di coprire, per l’anno 2008, i costi di funzionamento dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la
parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al
mercato di competenza secondo l’entità e le modalità previste dal presente
provvedimento;
VISTA la
deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato
approvato lo schema del presente provvedimento;
SENTITI gli operatori del settore;
VISTA la nota del
21 dicembre 2007, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze;
RILEVATO che è trascorso
il termine di venti giorni previsto dall’art. 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;
PRESO atto
dell’intervenuta esecutività del presente provvedimento;
D E L I B E R A
Articolo 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare un contributo a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i
seguenti soggetti, pubblici e privati:
a)
le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui
agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b)
gli operatori economici che intendono partecipare a
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera
a);
c)
gli organismi di attestazione di cui all’art. 40,
comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 2
Entità della
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi
1. I soggetti di cui
all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le
modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i
seguenti contributi :
|
Importo posto a base di
gara (in migliaia di euro) |
Quota per le stazioni appaltanti (in euro) |
Quota per ogni partecipante (in euro) |
|
da 150 fino ad un importo inferiore a 500 |
150,00 |
20,00 |
|
da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000 |
250,00 |
40,00 |
|
da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000 |
400,00 |
70,00 |
|
oltre 5.000 |
500,00 |
100,00 |
2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono
tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei
ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio
finanziario.
Articolo 3
Modalità e termini di versamento
della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera a), del
presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all’atto
dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il termine di
pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento dell’attribuzione, da
parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del
contraente (CIG), che deve essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera
di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L’attribuzione del
predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure
esonerate dall’obbligo di contribuzione.
2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b), del
presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale
condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi
sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere
versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di
gara.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), del
presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto
entro trenta giorni dall’approvazione del proprio bilancio.
4. Per le procedure di selezione del contraente, per
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le
stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo
lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che partecipano
a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui
presentano l’offerta in ragione del relativo importo.
5. I soggetti contribuenti devono indicare, all’atto
del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti
di cui all’articolo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono
altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui
al comma 1 del presente articolo.
6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato
secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente
indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
7. L’Autorità si riserva la facoltà di concordare con
le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento
diverse rispetto a quelle previste nella presente deliber
Articolo 4
Riscossione coattiva e interessi di
mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte
dei soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste
dal presente provvedimento comporta l’avvio della procedura di riscossione
coattiva ai sensi della normativa vigente.
Articolo 5
Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1°
febbraio 2008.
Roma, lì 24 Gennaio 2008
Il
Presidente
Luigi
Giampaolino